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data pubblicazione 05-05-2005
 
Traffico di rifiuti speciali pericolosi e non. Come può tutelarsi il produttore di rifiuti?
 
 
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Per ulteriori informazioni su questo argomento contattare Andrea Casali allo 045-8009014 oppure all'indirizzo: andrea.casali@lachiver.com

 
 

Il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri ha scoperto una struttura criminale che gestiva un quantitativo di circa 250mila tonnellate di rifiuti speciali, pericolosi e non, costituiti da fanghi di cartiera, terre inquinate da Pcb, ceneri di acciaieria e di termodistruttori, contenenti rifiuti farmaceutici, alte concentrazioni di piombo, nichel, zinco e mercurio.

Secondo l’indagine, alcuni siti nel viterbese (ex cave da ripristinare) costituivano la facile destinazione per lo smaltimento illecito di rifiuti prodotti anche in impianti del Veneto. Il tutto, con la collaborazione di un compiacente laboratorio di analisi che forniva certificazioni analitiche false. In questo panorama, che forme di tutela può adottare il produttore di rifiuti non pericolosi che decide di avviarli al recupero presso impianti che operano in regime semplificato?

Dovrà seguire le norme tecniche sul recupero dei rifiuti non pericolosi indicate nel d.m. 05/02/98. Pertanto, la scelta dell’attività di recupero, a cui avviare i propri rifiuti, dovrà avvenire sulla base della tipologia di rifiuto, della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto. Ad esempio, secondo quanto imposto dal d.m. 05/02/98, i fanghi secchi di natura sabbiosa, provenienti da molatura del vetro, possono essere destinati a queste attività di recupero: a) recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; b) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5], se aventi le seguenti caratteristiche: rifiuto solido palabile di colore grigio con umidità pari al 50%, contenente piombo < 60 ppm e rame totale < 400 ppm sul secco. Il produttore di rifiuti, per operare con le massime cautele, dovrà inoltre possedere copia dell’autorizzazione del destinatario ad esercitare l’attività di recupero, e la documentazione sulle analisi di caratterizzazione del rifiuto.

Per quanto riguarda la gestione delle analisi, è opportuno che il produttore di rifiuti non affidi sempre l’esecuzione delle stesse al destinatario dei rifiuti o ad un soggetto intermediario, ma vi provveda direttamente, al fine di controllare e verificare la veridicità delle stesse.