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| data pubblicazione 24-05-2005 | ||
| Impianti Ippc, attuata la direttiva sull'autorizzazione integrata ambientale |
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Il D.Lgs. n. 59/05 ha attuato integralmente la direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Il nuovo decreto abroga e sostituisce il D.Lgs. n. 372/99, che attuava la stessa direttiva con riferimento ai soli impianti esistenti, ed estende la nuova procedura autorizzatoria anche agli impianti nuovi. In sostanza, la nuova disciplina prevede che le attività industriali con impatti più o meno rilevanti sull’ambiente (individuate nell’allegato I del provvedimento), possano esercitare la loro attività con un’unica autorizzazione (l’AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale) che sostituirà la maggior parte delle autorizzazioni ambientali imposte dalla legge (per gli impatti sul suolo, sull’acqua e nell’aria). Un’unica autorizzazione che consentirà sì di operare, ma nei limiti, con le cautele e sotto i controlli e le prescrizioni delle autorità competenti: il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e gli organismi individuati dalle singole regioni. Al momento, si attende che le autorità competenti fissino il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale (la regione Lombardia, ad esempio, vi ha già provveduto). L’autorizzazione integrata ambientale, che dovrà includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di applicazione delle migliori tecniche disponibili, andrà rinnovata ogni cinque anni. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore dell’impianto dovrà inviare all'autorita' competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni precedentemente fornite. Tuttavia, se l’impianto, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, è registrato EMAS, il rinnovo va effettuato ogni otto anni, se è certificato UNI EN ISO 14001, il rinnovo va fatto ogni sei anni. Il provvedimento prevede, inoltre, pesanti sanzioni: per chi esercita l’ attivita' in assenza dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è prevista la pena dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro; per chi, invece, pur essendo in possessodell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o non osserva quelle imposte dall'autorita' competente, la pena prevista, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,è l'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro.
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