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Di recente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 163 del 15/07/05, Suppl. ord. n. 122) il decreto legislativo n. 133/05 che disciplina gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti. Esso stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevenire e a ridurre gli effetti negativi dell’incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente ed in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne derivino. Il nuovo provvedimento regola tutte le fasi dell'incenerimento dei rifiuti, dal momento della ricezione nell'impianto fino alla corretta gestione e smaltimento delle sostanze residue, in particolare disciplina: a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti; b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli stessi impianti; c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti, con particolare riferimento alle esigenze di assicurare una elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti; d) i criteri temporali di adeguamento degli impianti già esistenti alle disposizioni del nuovo decreto. Nello specifico, gli impianti già esistenti hanno tempo fino al 28 dicembre 2005 per adeguarsi alle disposizioni del nuovo decreto. Mentre gli impianti esistenti, operanti in regime semplificato, sono tenuti a presentare, entro il 28 settembre 2005, uno studio di impatto ambientale contenente le seguenti informazioni: a) la descrizione dell’impianto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali; b) la descrizione degli effetti sull’ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione del territorio; c) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre gli effetti sfavorevoli all’ambiente. Sul piano sanzionatorio sono previste pene piuttosto severe. A titolo di esempio, la mancata autorizzazione per l’incenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi sarà punita con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 10mila a 50mila euro. Quanto ai rifiuti non pericolosi, si passerà all’arresto da sei mesi a un anno unitamente all’ammenda da 10mila a 30mila euro. Il decreto in questione prevede, inoltre, che i cittadini possano accedere a tutte le informazioni, in modo tale da essere coinvolti nelle eventuali opportune decisioni.
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