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Con un nuovo regolamento, il d.m. n. 127 del 2 maggio 2005, il Ministero dell’Ambiente ha introdotto nel procedimento di bonifica dei siti di interesse nazionale la possibilità di autorizzare “in via provvisoria”, dunque prima del completamento dell’iter amministrativo per il rilascio del provvedimento definitivo, la bonifica dei siti inquinati che rivesta carattere d’urgenza. Lo strumento dell’autorizzazione provvisoria ha il fine di consentire una più rapida esecuzione degli interventi di risanamento, in modo da rimediare alle difficoltà riscontrate in fase applicativa, legate alla presenza di numerosi soggetti coinvolti nel procedimento e alla complessità delle problematiche tecniche e giuridiche. I presupposti per il rilascio del provvedimento sono, tuttavia, numerosi: 1) la richiesta dell’interessato, 2) il completamento dell’istruttoria tecnica, 3) la presenza di motivi d’urgenza, 4) la pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, 5) la valutazione positiva degli interventi da parte della Conferenza di Servizi. In particolare il neo decreto ha modificato l’art. 15 del d.m. 471/1999 che, come noto, disciplina la particolare tipologia di interventi di bonifica definiti di “interesse nazionale”, individuabili secondo i seguenti criteri: labonifica riguardi aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; la bonifica riguardi aree e territori tutelati dalla legge sui beni culturali e paesaggistici; il rischio sanitario e ambientale che deriva dall’inquinamento risulti particolarmente elevato in ragione della densità delle popolazione o dell’estensione dell’area interessata; l’impatto socio-economico causato dall’inquinamento dell’area sia rilevante; l’inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; la bonifica riguardi siti compresi nel territorio di più regioni. Infine, secondo il nuovo disposto l'autorizzazione provvisoria ha l’effetto, ai fini soli della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, di sostituire le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione provvisoria costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità.
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