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Il decreto ministeriale del 3 settembre ’05 definisce ex novo i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica secondo la triplice distinzione: rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi, in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. n.36/03 sulle discariche di rifiuti. Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento, che abroga il precedente d.m. 13/03/03, vi è da segnalare la previsione di tre sottocategorie di discarica, cosiddette “monodiscariche”, per rifiuti non pericolosi: a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile; b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati; c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas. Si tratta di una innovazione molto importante poiché in esse potranno essere smaltiti, con specifiche deroghe concesse dalle Regioni e dalle Province, rifiuti che non troverebbero altre vie di smaltimento. In base al nuovo decreto i rifiuti, per potere essere smaltiti, dovranno essere sottoposti preventivamente a rigidi controlli con metodi di campionamento e analisi e ricevere una caratterizzazione di base seguita dalla successiva verifica di conformità. Al riguardo, la caratterizzazione va effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l’anno. Il gestore dovrà, inoltre, sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico e controllare la documentazione attestante che il rifiuto e' conforme ai criteri di ammissibilita' per la specifica categoria di discarica. Tra i principi generali enunciati dall’art. 1risulta di particolare interesse quello che ribadisce la gerarchia tra le discariche con il seguente ordine: discariche per rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi, inerti; in base a ciò è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di tutela superiore. Sul piano sanzionatorio, la violazione delle regole sui criteri e le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica, è regolamentata dall’art. 16 del d.lgs. n. 36/03, che a sua volta rimanda al decreto Ronchi (d.lgs. n. 22/97). Per cui in caso di violazione delle procedure di ammissione dei rifiuti la sanzione prevista è la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 2.582 a 25.822 euro. Si applica, invece, la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Chi invece diluisce o miscela rifiuti pericolosi al fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2.582 a 25.822 euro.
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