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data pubblicazione 04-10-2005
 
Rendimento energetico nell'edilizia, al via le nuove norme
 
 
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Per ulteriori informazioni su questo argomento contattare Orfeo Turrini all'indirizzo: orfeo.turrini@lachiver.com
 
 

Entro l'8 ottobre 2006 gli edifici di nuova costruzione e quelli già esistenti di superficie superiore ai 1000 mq sottoposti a ristrutturazione "integrale" dovranno essere dotati di un attestato di certificazione energetica. A stabilirlo è il D.Lgs. n. 192/05 di "Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia", che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire (tra l’altro) lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica. Il nuovo provvedimento disciplina: a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore; g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. Il provvedimento si applica agli edifici del settore residenziale e di quello terziario. In particolare, le disposizioni dettate dal D.Lgs 192/05 si applicano agli edifici di nuova costruzione e, a seconda del tipo di intervento, alle ristrutturazioni. Sono esclusi dal campo d'applicazione: gli immobili ricadenti tra i "beni culturali"; le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq. Il decreto si basa su 4 elementi principali: 1) un metodo comune di calcolo integrato del rendimento energetico degli edifici. Il metodo comune in questione è calcolato sulla "prestazione energetica", cioè "la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico; 2) norme minime sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici già esistenti ma in ristrutturazione; 3) un sistema di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e l'esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di altre informazioni pertinenti; 4) l'ispezione regolare delle caldaie e degli impianti di aria condizionata negli edifici.