ShinyStat
Google
 
     
data pubblicazione 11-10-2005
 
Regione Veneto, le nuove norme sull'uso dei fanghi di depurazione
 
 
Archivio news
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni su questo argomento contattare Silvia Quartaroli all'indirizzo: silvia.quartaroli@lachiver.com
 
 

La Regione Veneto, con la d.g.r. n. 2241/05, ha approvato le nuove norme tecniche per l’utilizzazione in agricoltura: a) dei fanghi di depurazione; b) dei rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici. La nuova delibera sostituisce in toto la precedente d.g.r. n. 388/05, introducendo le seguenti novità: 1) un’ulteriore dettaglio dei sistemi di trattamento di stabilizzazione dei fanghi prima della loro utilizzazione agronomica, con l’inserimento di azioni quali il condizionamento con calce e l’essiccamento, nonché dei sistemi di stabilizzazione anche diversi da quelli riportati nella delibera purché consoni a raggiungere le caratteristiche di stabilizzazione desiderate ed autorizzati ai sensi della L.R. 3/00; 2) un’indicazione affinché tutte le operazioni svolte negli impianti di stoccaggio dei fanghi, avvengano senza dispersione nell’ambiente del fango per dilavamento; 3) l’inserimento di norme transitorie che permettano, in tempi congrui, l’adeguamento degli impianti esistenti alla nuova normativa; 4) la modifica delle modalità di trasmissione dei dati al competente Osservatorio regionale Rifiuti dell’ARPAV. In termini generali, le modifiche intendono fornire indicazioni più esaurienti in ordine all’ottimizzazione delle operazioni di gestione dei fanghi, con riferimento ai processi di stabilizzazione dei fanghi ed al ricorso alle buone pratiche agronomiche. Il provvedimento fissa i quantitativi di fanghi utilizzabili sui suoli in funzione delle caratteristiche agronomiche dei siti, le modalità di stabilizzazione dei fanghi, nonché i casi in cui i fanghi non possono essere utilizzati. E’ opportuno precisare che la delibera è stata approvata in attuazione del d.lgs. n. 99/92 che resta applicabile nelle sue disposizioni di carattere generale e sanzionatorio. Si evidenzia, peraltro, come la normativa statale (d.lgs. n. 99/92) e la delibera commentata prevedano comunque, indipendentemente, dal rispetto dei parametri menzionati nelle tabelle, il divieto di utilizzare in agricoltura fanghi che contengono “sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale”. Conseguentemente sia il gestore dell’impianto di depurazione sia l’utilizzatore potranno dar corso all’impiego di fanghi in agricoltura soltanto se siano certi, oltre che del rispetto dei valori tabellari (riguardanti principalmente i metalli) menzionati espressamente nella delibera, anche dell’assenza di sostanze pericolose in concentrazione dannosa. La delibera introduce, infine, un regime transitorio in base al quale, entro il 19 marzo 2006, le Province dovranno provvedere a rivedere le autorizzazioni in essere all’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione e dei rifiuti speciali non pericolosi (residui), ai fini dell’introduzione delle prescrizioni di adeguamento alle nuove disposizioni.