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Con la legge n. 308/2004 il Governo è stato delegato ad emanare uno o più Decreti legislativi di riordino di vari settori della normativa ambientale. Molto sinteticamente, le principali novità della bozza di decreto legislativo in materia di rifiuti riguardano principalmente i seguenti aspetti: Tracciabilità dei rifiuti. La legge delega n. 308/2004 ha previsto l’estensione della responsabilità del produttore sino allo smaltimento definitivo (da tenere sotto controllo acquisendo il “certificato di avvenuto smaltimento”). Tuttavia la concreta efficacia di tale indicazione è rimessa alla (futura ed incerta) emanazione di un decreto ministeriale attuativo. Semplificazioni. Significative semplificazioni sono previste in merito fra l’altro ai seguenti aspetti: - registri di carico e scarico (con riferimento ai soggetti obbligati ed ai tempi massimi per le registrazioni); - formulari di identificazione (con una espressa esclusione per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura e per le movimentazioni nelle aree private); - deposito temporaneo (con opportuni chiarimenti in merito alla alternatività fra volumi massimi e frequenze di asporto, e con la possibilità per il produttore di affidare la gestione del deposito ad un terzo); Nuove regole per le bonifiche. Lenorme dello schema di Decreto legislativo in materia di bonifiche contengono svariate novità: - preferenza all’analisi di rischiorispetto ai valori tabellari per l’individuazione degli obiettivi di bonifica; - notevole riduzione degli obblighi per le contaminazioni storiche presenti in siti industriali ancora operativi; - perduranti ambiguità circa l’esistenza o meno di un preciso obbligo di ricercare (per poi segnalare), nell’ambito dei siti industriali, le contaminazioni storiche; Sanzioni. Vengono introdotte nuove previsioni sanzionatorie alcune delle quali permissive. Sulla base dell’art. 257, quarto comma, dello schema di decreto legislativo, qualunque “inquinatore” (per quanto grave sia l’inquinamento causato) sarà in futuro esentato da qualsiasi sanzione se provvederà alla bonifica. Si tratta con tutta evidenza di una disposizione “premiale”, che vuole riservare “ponti d’oro” a chi – dopo aver inquinato – provvede alla bonifica;Abbandono di rifiuti e responsabilità del proprietario.Lo schema di Decreto legislativo attuativo della legge delega limita la responsabilità del proprietario – in caso di abbandono di rifiuti effettuato da terzi sul proprio terreno – al caso di “colpa grave”. La conseguenza pratica della modifica sarà – in tutti i numerosi casi nel quali l’autore materiale dello smaltimento illecito non viene individuato – quella di “trasferire” sui Comuni i pesantissimi oneri del ripristino ambientale.
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