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La parte V del nuovo testo unico ambientale D.lgs. n. 152/06, entrato in vigore il 29 aprile scorso, raggruppa e accorpa in maniera organica quarant’anni di normativa in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera a partire dalla L. 615/1966 fino ai recenti provvedimenti attuativi del D.P.R. 203/88 (D.M. 44/04 in materia di composti organici volatili) e del D.P.C.M. 08/03/02 in materia di combustibili. I cinque grandi temi trattati dal provvedimento sono: 1) inquinamento dell’aria provocato dagli impianti industriali; 2) disciplina dei grandi impianti di combustione di potenza nominale termica per singola unità funzionale superiore ai 50 MW; 3) gestione dei composti organici volatili; 4) disciplina in materia di impianti termici civili; 5) utilizzo dei combustibili. Per quanto riguarda le definizioni spicca la modifica apportata a quella di “impianto” rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 203/88. La nuova definizione sembra chiarire inequivocabilmente che per impianto ci si riferisce ad una macchina o sistema o insiemi di essi dotati di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività che può costituire la fase di un ciclo produttivo più ampio e non più ad un’entità che poteva confondersi con un intero stabilimento. Un importante novità introdotta è la “rivoluzione” apportata al regime delle autorizzazioni. Si ribadisce l’individuazione dell’ente competente nella Regione che potrà trasferire tale competenza tramite proprio provvedimento. Le autorizzazioni avranno una durata di 15 anni e la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno una anno prima della scadenza. In attesa del provvedimento di rinnovo l’esercizio dell’impianto potrà continuare anche dopo la scadenza della precedente autorizzazione. L’autorizzazione dovrà esser rinnovata anche in caso di modifica sostanziale. I tempi di pronuncia degli enti alle istanze di autorizzazione sono fissati in termini precisi ed è prevista la facoltà al gestore dell’impianto, nel caso di ritardo dell’ente competente, di richiedere di provvedere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Nel caso in cui anche quest’ultimo non si pronunci nei termini stabiliti, solo per provvedimenti di rinnovo di autorizzazioni già in essere, il gestore può proseguire l’esercizio. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’ente competente dovrà indire apposita conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90. Sono distinte due categorie di impianti che godono di un regime specifico in particolare rispetto all’iter di istanza e rilascio dell’autorizzazione: impianti e/o attività escluse dall’obbligo di autorizzazione; impianti e/o attività soggetti ad autorizzazioni di carattere generale. Il regime transitorio indica le tempistiche di adeguamento in maniera distinta per gli impianti anteriori al 1988, per quelli autorizzati in data anteriore al 1 gennaio 2000 e quelli autorizzati in data successiva al 31 dicembre 1999.
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