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Sulla Gazzetta ufficiale n. 211 del 11 settembre è stato pubblicato il D.Lgs. n. 257/06 che, in attuazione della direttiva 2003/18/CE sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all’amianto, introduce nuovi obblighi per le imprese i cui lavoratori operano a contatto con l’amianto. Le nuove regole entrano in vigore il 26 settembre. Il provvedimento abroga le disposizioni del Capo III del D.Lgs. n. 277/91 e modifica alcune norme del D.Lgs. n. 626/94, la normativa madre in materia disicurezza sul lavoro, introducendo ex novo il Titolo VI-bis. Tra le prescrizioni previste dal decreto: una più stringente sorveglianza sanitaria, la tenuta della cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore, controlli sui dipendenti che vanno effettuati prima e al momento della cessazione dell’attività lavorativa, esami sanitari la cui periodicità non dovrà superare i tre anni. Tra le novità spicca l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali “a rischio”, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali e comunque qualora vi sia il minimo dubbio sulla presenza di amianto. Viene abbassato il valore limite di esposizione per l’amianto, fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. Modificate anche le regole sui contenuti della notifica da trasmettere agli organi di vigilanza competenti territorialmente prima dell’inizio dei lavori, che dovrà contenere: ubicazione del cantiere, tipi e quantitativi di amianto manipolati, attività e procedimenti applicati, numero di lavoratori interessati, data di inizio e durata dei lavori, misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori. Sono invece state recepite solo in minima parte le proposte di modifica della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in particolare sono stati rigettati alcuni punti estremamente qualificanti quali la richiesta di estendere l’obbligo di notifica a tutte le attività a rischio di amianto e di mantenere il potere dell’organo di vigilanza di emanare prescrizioni in merito ai piani di lavoro per la rimozione dell’amianto, che invece è stato abrogato. Le nuove norme si basano su studi più attuali che hanno ampliato il sistema di protezione per le attività di manutenzione e rimozione dell’amianto, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la bonifica della aree interessate. Il decreto precisa che i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo dalle imprese che sono iscritte nella categoria 10 dell’Albo gestori rifiuti. Infine, per quanto riguarda le sanzioni, rispetto alla normativa previgente, sono ridotte di molto essendo state riportate al livello di tutte le altre previste dal D.Lgs. 626/94.
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