|
|
La Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome ha siglato, il 5 ottobre scorso, un accordo che detta le linee guida interpretative del precedente Accordo del 26 gennaio 2006 in tema di requisiti professionali che devono possedere il Responsabile e gli Addetti del servizio di prevenzione e protezione. Ricordiamo che nel 2003 è partita la riforma con la definizione, nell’art. 8-bis del d.lgs. n. 626/94, dei requisiti e delle capacità che devono possedere gli Aspp e i Rspp: possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma d’istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza con verifica di apprendimento a specifici corsi di formazione, disciplinati dalla Conferenza Stato-Regioni-Province autonome. La disciplina sulla formazione è contenuta nell’Accordo di gennaio 2006, ma a seguito di dubbi interpretativi si è reso necessario redigere le linee guida qui in commento, non ancora pubblicate in gazzetta ufficiale. Le linee interpretative precisano che i contenuti dell’Accordo di gennaio rappresentano uno standard minimo di riferimento per il quale è prevista una sperimentazione biennale volta a verificare la validità dei processi disciplinati. L’accordo di gennaio prevede quattro percorsi di formazione e aggiornamento: 3 moduli A, B, C, e un aggiornamento da ripetersi ogni quinquennio. Le nuove linee guida precisano che il modulo A è propedeutico ai moduli B e C e costituisce credito formativo permanente; il modulo B non è propedeutico al modulo C, e il credito formativo ottenuto vale 5 anni (per cui alla scadenza scatta l’obbligo di aggiornamento), e deve essere effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume la nomina di Rspp o di Aspp; il modulo C vale per tutti i macrosettori di riferimento e costituisce credito formativo permanente. Per tutti e tre i moduli è da escludersi nella fase di sperimentazione il ricorso alla formazione a distanza (FAD), in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con la fase di rodaggio del sistema. In merito alle verifiche di apprendimento, si stabilisce che quelle intermedie rientrano nell’orario complessivo di ciascun modulo, mentre quelle finali sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo. La partecipazione ai corsi di formazione andrà registrata sul “libretto formativo del cittadino” se adottato, oppure documentata da idonea certificazione dal soggetto formatore. La formazione effettuata prima della pubblicazione dell’Accordo di gennaio potrà essere riconosciuta se i soggetti formatori possedevano, al momento dell’erogazione della stessa, le caratteristiche, anche organizzative, previste dall’Accordo. L’attivazione dei nuovi corsi dovrà avvenire entro il 14 febbraio 2007.
|