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Il mese scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che modifica alcune parti del d.lgs. n. 192/05, contenente le norme in tema di rendimento energetico nell'edilizia, alla luce della duplice esigenza di tenere conto del bilancio emergente dal primo anno di applicazione e di sviluppare la politica energetica nazionale e regionale nel settore. Il nuovo provvedimento, che è ora sottoposto al parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti prima del varo definitivo, consente di recepire al meglio le normative Ue e di innalzare notevolmente l'efficienza energetica degli edifici favorendo anche l'utilizzo di fonti rinnovabili. Ricordiamo che il decreto 192/2005 introduce l’obbligo, a partire dall’8 ottobre 2006, della certificazione energetica, un documento di valutazione del fabbisogno energetico degli edifici, per il quale non sono state ancora pubblicate le linee guida. Conseguentemente il Governo ha emanato un decreto-tampone per dare concreta soluzione alle difficoltà legate alla prima applicazione della certificazione energetica. In attesa della emanazione delle Linee guida, il certificato energetico è sostituito da un “attestato di qualificazione energetica”. L’onere di preparare il suddetto documento è affidato, per il momento, al direttore dei lavori o ad un professionista abilitato, ma il decreto lo demanda ad “organismi terzi” che non sono stati tuttavia ancora identificati. Lo schema del nuovo decreto introduce le seguenti novità. Dal 1° luglio 2007 scatta per gli edifici già esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del d.lgs. 192/05 l'obbligo del "certificato energetico", ma solo nel momento in cui vengono immessi sul mercato immobiliare. Sempre a partire dal 1° luglio 2007 diventa obbligatoria la certificazione energetica per gli edifici superiori a 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell’intero immobile. Dal 1° luglio 2008 lo stesso obbligo scatta anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, sempre nel caso di compravendita dell’intero immobile. Vengono poi anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico previsti per il 1° gennaio 2009 e viene introdotto un livello di isolamento molto più incisivo dal 1° gennaio 2010, che garantirà, entro 3 anni, la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25% rispetto ad oggi. In tutti i nuovi edifici è previsto l’obbligo del solare termico per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, per una frazione almeno del 50% del fabbisogno di acqua calda. Per i nuovi edifici è previsto, inoltre, l’obbligo di un impianto fotovoltaico la cui potenza sarà definita in un apposito decreto ministeriale. E’ introdotto l’obbligo di “protezioni solari” esterne per i nuovi palazzi, riducendo il ricorso a condizionatori, mentre la pianificazione del territorio dovrà considerare il parametro energetico.
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