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data pubblicazione 08-02-2007
 
Prime note sull'applicazione del Decreto 195/06 sul rischio rumore nei posti di lavoro
 
 
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Per ulteriori informazioni su questo argomento contattare Andrea Casali all'indirizzo: andrea.casali@lachiver.com
 
 

A far data dal 15 dicembre 2006 è entrato di fatto in vigore il corpus delle norme contenute nel Titolo V-bis del DLgs.626/94 grazie al Decreto Legislativo 195/2006. Da quella data quindi si applicano gli articoli dal 49-bis al 49-duodecies, e le relative sanzioni (indicate nell’art.89 del DLgs 626/94), con le uniche eccezioni riguardanti il settore della musica e delle attività ricreative, per il quale il Titolo V-bis, entrerà in vigore il 15 febbraio 2008, e quellodella navigazione aerea e marittima (15 febbraio 2011). Il testo del Titolo V-bis del DLgs.626/94 prevede che tutte le imprese debbano effettuare la “valutazione” del rumore (art.49-quinquies, comma 1) e che per dette esista il dovere di ridurre al minimo il rischio da ciò conseguente (art.49-sexies, comma 1). Per effettuare la valutazione del rischio rumore la norma prescrive che il datore di lavoro debba avvalersi di “personale qualificato” avvalendosi o di competenze già presenti nell’ambito del personale interno (es.servizio di prevenzione e protezione) ovvero di consulenti esterni all'impresa. La predetta “valutazione” nel caso di imprese in cui si possa ritenere che, a fronte del livello, tipo e durata dell'esposizione, non vi siano lavoratori esposti al di sopra del valore minimo d’azione, può risolversi in una Relazione Tecnica, senza misurazioni, in cui si attestano i criteri di giudizio adottati per escludere quel superamento (es.: manifesta assenza di sorgenti rumorose significative, misurazioni anche estemporanee, confronto con situazioni analoghe, dati di letteratura, dati dei costruttori riferiti a condizioni paragonabili a quelle presenti sul campo ...) e le specifiche di cui all'art. 49, comma 1 (ad es.: presenza o meno di vibrazioni, sostanze ototossiche, forti segnali di allarme, esistenza di attrezzature meno rumorose). In tutti gli altri casi la “valutazione” del rischio rumore comporterà sia la raccolta di informazioni più generali circa la condizione espositiva dei lavoratori, sia quella di specifiche informazioni acustiche tramite la misurazione, delle caratteristiche, del livello, dello spettro, dell’incremento dal rumore di fondo e dei segnali di comune ricorrenza che possano risultare mascherati dal rumore presente in azienda. La Relazione dovràinoltre riportare i Risultati di tali misurazioni, il Calcolo dei Livelli di Esposizione Giornalieri o Settimanali, la Valutazione dell'efficacia dei Dispositivi di Protezione Individuale, e tutta una serie di Conclusioni e di suggerimenti ed indicazioni specifiche per la riduzione del rischio. Da notare cheanche le aziende che anteriormente al 15.12.u.s. avevano eseguito una valutazione del rischio rumore dovranno quantomeno aggiornarla allineandola ai criteri indicati dal provvedimento che qui si commenta. Peraltro quest’ultime hanno avuto 6 mesi di tempo (dal 14 giugno al 14 dicembre 2006) per verificare quali fossero le eventuali carenze rispetto agli standard previsti dal nuovo decreto ed adeguarvisi di conseguenza.