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data pubblicazione 13-02-2007
 
Novità per la certificazione energetica degli edifici con D. Lgs. 29/12/06 n. 311
 
 
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Per ulteriori informazioni su questo argomento contattare Roberto Stevanoni all'indirizzo: roberto.stevanoni@lachiver.com
 
 

Con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, il Governo ha emanato delle disposizioni correttive e integrative al D. Lgs n. 192/05 emesso a sua volta in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2002/91/CE, in tema di rendimento energetico in edilizia e di certificazione energetica. Il nuovo provvedimento, in vigore dal 02.02.u.s,. ha apportato sostanziali modifiche agli artt. 3, 6, 8, 9, 11, 15 e 16 di quel decreto (n.192/05) inoltre ha sostituito i suoi allegati A, C, E, F, G, H, I e L, abrogandone, infine, l’all. D relativo all’integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici. I nuovi allegati hanno reso più restrittivi i valori delle “trasmittanze limite” e del fabbisogno di “energia primaria limite” per la climatizzazione invernale, anticipando alla data del 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico prima previsti per l’anno successivo, ed introducendo, dal 1° gennaio 2010, dei livelli di isolamento molto più restrittivi nell’ottica di ottenere una riduzione dei fabbisogni termici degli edifici nuovi inferiore del 20-25% rispetto a quella attuale. Tornando, però, alla certificazione energetica va detto che essa consiste in un certificato dal quale si può capire come è stato realizzato un edificio dal punto di vista dell’efficienza energetica. Essa è un attestato che viene utilizzato in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, in cui sono contenuti i dati relativi alle diverse quantità di energia che si prevedono di consumare in condizioni standard. E' interesse del consumatore, in questi casi del committente, o acquirente, oconduttore, di un immobile conoscere ciò, in quanto un qualsiasi fabbricato mal isolato o che non abbia nessun dispositivo di produzione di energia alternativa oltre a causare un maggiore inquinamento produce anche un aggravio di spese per la persona che lo abita.Ebbene il D.Lgs. 311/06 in materia di risparmio energetico prevede che anche gli edifici già esistenti debbano essere dotati di certificato energetico rendendolo quindi, obbligatorio, tuttavia fino a quando non saranno emesse le relative linee guida ufficiali per i criteri di certificazione (entro febbraio 2007) il predetto potrà essere sostituito da un attestato di qualificazione redatto dal progettista o dal direttore dei lavori e senza oneri a carico della committenza. L’iter applicativo sarà giocoforza graduale e si snoderà attraverso una serie di scadenze aventi come presupposto quello per cui, sin d’ora, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio è un requisito necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni fiscali (o contributi pubblici) previsti per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici o degli impianti. Inoltre, dal 1° luglio 2007 il certificato attestante la capacità di risparmio energetico diventerà necessario a) per gli edifici esistenti o in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del d.lgs 192/2005, ma solo nel momento della compravendita, b) gli edifici superiori ai 1000 metri quadrati, nel solo caso di compravendita dell'intero immobile. Sempre da tale data, inoltre, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici dovranno prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati, entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con la relativa esposizione al pubblico della targa energetica. Dal 1° luglio 2008 l'obbligo riguarderà anche gli immobili di superficie inferiore ai 1000 metri quadrati sempre nell’ipotesi di compravendita dell'intero immobile. Entro il 31 dicembre 2008 le Regioni e le Province autonome, in accordo con gli enti locali, dovranno predisporre un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica fornendo anche indicazioni in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare. Dal 1° luglio 2009, infine, la certificazione di efficienza energetica sarà estesa anche alla compravendita dei singoli appartamenti. Da rilevare in ultimo che a) viene previsto l'obbligo per i nuovi edifici di installare impianti solari termici per riscaldamento dell' acqua ed impianto fotovoltaico salvo poi dire che la relativa potenza dovrà stabilirsi con un emanando decreto, b) diventa obbligatorio per i nuovi immobili l’uso di fonti rinnovabili per la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria, e degli impianti fotovoltaici, c) sarà obbligatorio sempre per gli immobili nuovi o nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri l’installazione di sistemi schermanti esterni per limitare il consumo per il condizionamento.