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data pubblicazione 13-03-2007
 
L. 26/02/07 conv. in legge del "milleproroghe" nuovi temini per ambiente e sicurezza
 
 
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Per ulteriori informazioni su questo argomento contattare Andrea Casali all'indirizzo: andrea.casali@lachiver.com
 
 

E’ entrata in vigore la legge n. 17 del 26 febbraio 2007 (pubblicata sul suppl. ord. n. 48 G.U. n. 47) recante la proroga di termini previsti dal c.d. “Milleproroghe” che da un lato ne ha modificato il relativo testoe dall’altro ha previsto una nuova seriedi rinvii di termini previsti da disposizioni legislative. Tra questi, in tema di sicurezza ed ambiente segnaliamo (art. 2 c.1) la proroga al 31 dicembre 2007 il termine per le denunce dei pozzi e per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria delle derivazioni di acque pubbliche. O ancora la proroga, dal 31 maggio a non oltre il 31 dicembre 2007, delle disposizioni del capo V della parte II del Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/01) relative alla sicurezza degli impianti .Questo termine massimo vale ove non entri in vigore il regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui alla DL 203/05, convertito dalla legge 248/05. Sempre al 31 dicembre 2007 (art. 3 c.4) slitta il termine previsto al 30 aprile, per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma di strutture recettive, previsto dal Dl 266/04, convertito dalla legge 306/04, per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005 e quello relativo alla fase sperimentale prevista per l`applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni, dighe di ritenuta, ponti e opere di fondazione e sostegno dei terreni. Prorogata invece al 31 luglio 07 (art. 5 c.2) la seconda parte del d.lgs. 152/06 sulle norme in materia ambientale, riguardante le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l`autorizzazione ambientale integrata (IPPC).Quanto al divieto diconferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13mila kj/kg questo scatterà dal 31 dicembre 2008 (art. 6 c. 3) ed il termine peradeguare gli impianti di produzione di energia elettrica mediante incenerimento dei rifiuti, che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati derivanti da sottoprodotti di origine animale viene infine prorogato al 28 dicembre 2009.