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E’ stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 30/03/07 che ha stabilito, per il Veneto, la modulistica, il calendario e le modalità di presentazione delle domande A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) da parte dei gestori degli impianti soggetti all’autorizzazione stessa. L’A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni che devono garantire la sua conformità ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 59/05, relativo alla prevenzione ed alla riduzione integrata dell'inquinamento e che sostituisce le altrimenti richieste autorizzazioni o abilitazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico, alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, oli usati e fanghi utilizzati in agricoltura. L’A.I.A. può valere anche per più impianti o parti di essi purché localizzati nello stesso sito e gestiti dal medesimo gestore. Ebbene ai sensi della Deliberazione in commento le domande dovranno essere inoltrate alla Regione – Unità Complessa Tutela Atmosfera presso la Segreteria regionale Ambiente e Territorio entro termini e con modalità differenti a seconda che si tratti di attività ricomprese nel D.M. 31/01/05 e rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del suo allegato I (cui si possono aggiungere le discariche e gli inceneritori), ovvero che si tratti di attività non considerate dal D.M. predetto. Nel primo caso, la domanda di autorizzazione andrà presentata dagli interessati entro il 30 giugno 2007, utilizzando la modulistica di cui alla deliberazione, per consentire che la necessaria fase istruttoria termini entro il 31/10/07. Al contrario, nel secondo caso, il termine previsto è quello del 31 maggio 2007 e qui le domande dovranno essere corredate solo dalle richieste informazioni generali e corredate da copia delle autorizzazioni settoriali. Per tali ultime attività sarà, infatti, rilasciata solo un’autorizzazione ambientale provvisoria, sino a quando il procedimento autorizzativo verrà riaperto o d’ufficio, o su istanza di parte. D’ufficio, e con richiesta di presentazione dell’intera documentazione necessaria, allorquando verranno emanate, da parte dello Stato, le necessarie linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili. Su istanza di parte, ove si dovesse chiedere la revisione dell’autorizzazione ambientale integrata provvisoriamente rilasciata. Entrambi i termini sopraindicati si riferiscono, però, agli “impianti esistenti”, così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 59/2005, nonché agli “impianti nuovi” “… già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore …” del D.Lgs. n. 59/2005 (cioè il 7 maggio 2005).
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