|
|
Modifiche al decreto 5 febbraio 1998 che disciplina il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi. A disporle è il regolamento
Il Consiglio dei Ministri del 24 aprile ha approvato un Disegno di Legge che delega al Governo il riordino, l’integrazione e il coordinamento della disciplina relativa ai delitti contro l’ambiente seguendo delle linee guida derivanti in larga parte dal diritto comunitario. In primo luogo il Legislatore ha optato per non riservare la tutela dell’ambiente al solo ambito del codice penale. E’ stato, infatti, ritenuto che le contravvenzioni prettamente “formali” (mancanza di autorizzazione o violazione delle prescrizioni contenute nella stessa), ed i reati di c.d. “pericolo astratto” (superamento di soglie di inquinamento predeterminate dalla legge) debbano continuare, per le loro peculiarità di carattere tecnico, adessere disciplinate dalla normativa extra-codicistica in materia di ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Mentre debbano rientrare nel codice penale quei delitti, colposi o dolosi, “di pericolo concreto o di danno”. Opportunamente, sul punto,e quanto riguarda i rapporti tra i reati oggetto del presente intervento e il preesistente quadro normativo, la delega prevede che il Governo provveda a coordinare le nuove sanzioni con le precedenti, abrogando le norme incompatibili ed apportando gli aggiustamenti del caso. E’ chiara, infatti, la scelta secondo la quale quando un medesimo fatto è punito sia in via contravvenzionale (in ragione del pericolo astratto cagionato) sia come delitto (ossia reato di pericolo concreto o di danno), si applicherà solo la seconda disposizione a fronte del principio c.d. di “assorbimento”. In secondo luogo, poi, si è delegato il Governo a strutturare i reati sulla base del crescente grado di offesa nell’introdurli nel Titolo VIII, Capo I, del Libro Secondo del codice penale. E ciò partendo dall’art. 452-bis titolato “Inquinamento ambientale”, passando per l’articolo 452-quater “Disastro ambientale”, o ancora dall’articolo 452-octies che sanziona il traffico di materiale radioattivo o nucleare e l’abbandono di materiale radioattivo o nucleare. In terzo luogo si è riconosciuta, per i delitti introdotti, la generale natura dolosa (es. il traffico illecito di rifiuti) pur prevedendo la punibilità di talune fattispecie a mero titolo di colpa. Tra le molte interessanti novità emergenti dalla lettura del testo del d.d.l. v’è quella per cui il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di integrare la tutela dell’ambiente non solo sotto il profilo naturalistico ma anche come bene economico, la cui compromissione ne impedisce la fruizione da parte della collettività, nonché quella per cui v’è una netta presa di posizione contro le c.d. “eco-mafie” ad es. aumentando le pene già previste per l’associazione a delinquere “semplice” ove sia diretta, anche in via non esclusiva o principale, a commettere taluno dei reati in questione. Per quanto riguarda infine le fattispecie contravvenzionali previste dal T.U. dell’Ambiente viene conferita delega al Governo affinché sia possibile una loro definizione anticipata secondo il meccanismo del pagamento in misura ridotta già sperimentato in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (con esclusione però delle contravvenzioni aventi ad oggetto sostanze pericolose ovvero connotate da maggiore pericolosità).
|