|
|
Con la Circolare 26/03/07 prot. DCPSTA4/RS/1000 il Ministero dell’Interno ha fornito degli importanti chiarimenti in ordine alla identificazione e responsabilità del gestore delle attività a rischio di incidente rilevante e dell’estensore del rapporto di sicurezza, con riferimento all'obbligo di firma del rapporto di sicurezza, della notifica e della scheda di sicurezza. Nello specifico è stato indicato che: "la redazione del rapporto di sicurezza è un obbligo del gestore (persona fisica o giuridica che gestisce o detiene l'impianto), così come precisato dal comma 1 dell'art.8 del D.Lgs.334/99. In tal senso, il gestore è tenuto alla sottoscrizione del rapporto stesso che, in analogia con quanto già precisato per la notifica di cui all'art. 6 dello stesso D.Lgs.334/99, dovrà rispettare i disposti del D.P.R.445/00 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Qualora subentri un nuovo gestore, sarà necessario che lo stesso provveda, nelle forme dell'autocertificazione, al tempestivo aggiornamento della notifica e della schedaed, in particolare, il caso di variazioni di informazioniche, contestualmente, assuma formalmente la responsabilità del contenuto del rapporto di sicurezza già presentato. Per quanto concerne, invece, l'identificazione dell'estensore del rapporto di sicurezza, si ricorda che il comma 3 dell'art.8 del D.Lgs.334/99 come modificato, annovera tra i contenuti del rapporto di sicurezza l'indicazione del nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto stesso. In ogni caso, fino all'emanazione dei decreti di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs.334/99 per la conformità della redazione del rapporto si dovranno seguire le indicazioni di cui al D.P.C.M. 31 marzo 1989 e le specificazioni contenute al punto 5 dell'Allegato A al D.M.2 agosto 1984 che, per la materia in argomento, prevedono l'indicazione del responsabile della progettazione esecutiva dell'impianto (segnalandone il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo), nonché l'indicazione del responsabile dell'esecuzione del rapporto di sicurezza (il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo). Appare evidente, quindi, che il gestore risulta responsabile e firmatario della documentazione tecnica presentata all'autorità competente, rimanendo all'estensore del rapporto la responsabilità derivante dalla redazione di un atto professionale.
|