|
|
Il Ministero dell'Ambiente ha emesso il Parere Prot. n. UL/2007/4130, datato 9 maggio u.s., in ordine all’obbligo o meno diMud e, quindi, di tenuta registro di carico e scarico, per i trasportatori di rifiuti di cui all’articolo 212, comma 8, D.lgs 152/06. Ossia per quelle imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare, oppure trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno. Ebbene, poiché tali imprese, a fronte delle direttive in materia e della Sent. 09/06/05 C-270/03 della Corte di Giustizia Ue, debbono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, seppure a seguito di semplice richiesta alla sezione regionale competente, senza valutazioni circa la loro capacità finanziaria e idoneità tecnica e senza obblighi di prestare garanzie finanziarie ne di nominare un responsabile tecnico, era sorto negli operatori il dubbio se dovessero anche essere soggette all’obbligo di Mud e, quindi, alla tenuta del registro di carico e scarico. Il Ministero quindi, nel Parere che si commenta ha ritenuto di far chiarezza sul punto partendo dalla considerazione della diversa natura e finalità che vi è tra l’Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, che risponde ad una “finalità di controllo e vigilanza sul ciclo dei rifiuti al momento in cui sono stati prodotti, sulle condizioni in cui sono raccolti e trasportati…etc....” e l’obbligo di redigere il Mud. Il Mud, infatti, non risponde a tale logica di controllo, ma solo ed esclusivamente ad una logica di carattere statistico e non ha nulla a che vedere con la finalità delle direttive europee in materia, che è appunto la “tutela della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti”. Quanto, invece, ai registri di carico e scarico, pur partendo da tali considerazioni, il Ministero non ritiene obbligati i soggetti predetti sul presupposto che la direttiva 12/2006/Ce ne prevede l’obbligo solo a carico degli “stabilimenti” o “imprese” che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti, mentre il “trasporto” non rientra in tali tipologie di attività ma costituisce un “tertium genus” da esse distinto, pur se all’interno del concetto di gestione. In conclusione quindi il Ministero ha ritenuto ragionevole precisare che le imprese predette, se da un lato sono obbligate ad iscriversi all’Albo gestori nei modi e nei termini previsti, poiché tale obbligo risponde alla finalità del controllo fatta propria dall’articolo 12, direttiva 75/442/Cee (come modificata dalla direttiva 91/156/Cee) e da ultimo sussunta nel testo unificato di cui alla direttiva 12/2006/Ce, dall’altro non sono obbligate all’invio del Mud, poiché tale obbligo risponde ad una finalità statistica e non di controllo, tanto da non essere censito in senso assoluto dalla cennata direttiva, almeno con riguardo ai trasportatori, né sono obbligati alla tenuta e conservazione del registro di carico e scarico per l’operazione di trasporto poiché tale obbligo è previsto dalla citata direttiva solo a carico di stabilimenti e imprese che smaltiscono e recuperano rifiuti.
|