|
|
Per mezzo del D.M. 3 maggio 2007, pubblicato in G.U. n. 165 del 18 luglio, lo Stato Italiano ha recepito la direttiva2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, modificativa della direttiva 70/156/CEE del Consiglio. Tale decreto, che si applica non solo a tutti i veicoli delle categorie M1 ed N1, definiti nell’allegato II, sez. A, del D.M. 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ma anche ai loro rimorchi e componenti nuovi o riutilizzati, codifica quali siano le disposizioni amministrative e tecniche per la loro omologazione, al fine di garantire che essi siano riutilizzati, riciclati e recuperati nelle percentuali stabilite dalla direttiva. Il decreto, inoltre, si prefigge come scopo anche quello di fissare provvedimenti particolari affinché il reimpiego di tali componenti non comprometta la sicurezza o dia luogo a rischi ambientali. Tutto ciò nell’ottica di raggiungere entro il 2015 gli obiettivi stabiliti in materia di riciclaggio e recupero dei veicoli giunti al termine della loro durata di vita. La direttiva impone una valutazione preliminare di ogni costruttore prima che uno Stato membro possa rilasciargli un’omologazione CE o un’omologazione nazionale. Pertanto, il D.M. in commento, prevede che il costruttore, debba presentare una domanda di omologazione del veicolo, utilizzando il modello di documento informativo di cui all’allegato II del decreto (art. 5), compilandolo debitamente in ogni sua parte. Solo dopo aver accertato l’attuazione da parte del costruttore delle necessarie disposizione e procedure per gestire correttamente gli aspetti di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, gli verrà rilasciato il certificato di conformità secondo il modello di cui all’allegato IV. Tale certificato di conformità, descrittivo della strategia raccomandata dal costruttore, ha validità di due anni a decorrere dalla data del rilascio. Solo i veicoli che soddisferanno i requisiti del presente decreto potranno ottenere il rilascio dell’omologazione CE o nazionale. E solo in presenza di tali requisiti sarà possibile l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in funzione di nuovi veicoli. A partire dal 15 dicembre 2008, un veicolo che non soddisferà i requisiti del decreto non potrà ottenere né l’omologazione CE, né un’omologazione nazionale; a partire dal 15 luglio 2010, inoltre, è vietata l’immissione in commercio di veicoli nuovi e non conformi a queste disposizioni (art. 9). Va infine ricordato che sono esenti dal campo di applicazione del decreto i veicoli speciali destinati a funzioni particolari richiedenti allestimenti specifici della carrozzeria che non sono del tutto sotto il controllo del costruttore e i veicoli prodotti in piccola serie.
|