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data pubblicazione 24-09-2007
 
Regolamento su cartelle e registri sanitari per l'esposizione ad agenti cancerogeni
 
 
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Per ulteriori informazioni su questo argomento contattare Andrea Casali all'indirizzo: andrea.casali@lachiver.com
 
 

Il Ministero della Salute, con il decreto Decreto 155/07 in G.U. del 18 settembre 2007, n. 217, in oggetto in attuazione dell'art. 70 comma 9, D.Lgs. n. 626/94 ha predisposto le modalità e pubblicato i modelli per la tenuta del Registro e delle Cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e la creazione da parte del medico competente della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, prevedendo che i dati relativi agli accertamenti e la conseguente registrazione degli stessi possano essere trattati esclusivamente per le finalità di igiene e sicurezza del lavoro.

Nell’ambito del Decreto si stabilisce che il datore di lavoro debba in primo luogoistituire un Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, conformemente ad un modello indicato nel Regolamento, costituito da fogli legati e numerati progressivamente. Detto registro dovrà essere inviato in copia dal datore di lavoro in busta chiusa, siglata dal medico competente all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e all'organo di vigilanza competente per territorio entro trenta giorni dalla sua istituzione. In secondo luogo si forniscono anche i modelli per le Cartelle sanitarie e di rischio, prevedendo che debbano essere compilate sufogli legati e numerati progressivamente, e che possano essere utilizzate anche per la sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 16 del d.lgs n. 626/94.Il medico competente istituisce la predetta Cartella sanitaria per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione sulla sua prima pagina. I Registri e le Cartelle sanitarie devono essere compilati in modo chiaramente leggibile, con inchiostro o altro materiale indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore sono eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile, gli spazi bianchi tra annotazioni successive devono essere barrati. La conservazione dei dati sanitari raccolti deve poi essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni, oppure per 30 anni ove cessi un lavoro comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, e dovranno essere cancellati successivamente a tale termine dalla cartella sanitaria solo nel caso in cui tali dati non risultani indispensabili, quale fonte d'informazione polivalente in relazione alla relativa esposizione anche ad agenti cancerogeni. I Registri e le Cartelle sanitarie e di rischio dovranno essere istituiti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ossia entro il 20 marzo 2008.