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Il prossimo 14 febbraio 2008 scadrà la norma transitoria di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 195/03 in virtù della quale gli RSPP e gli ASPP potevano svolgere la propria attività in attesa di completare i percorsi formativi previsti dalla Conferenza Stato Regioni. Dal 14 febbraio quindi gli RSPP e gli ASPP che hanno beneficiato della norma transitoria ma che non avranno completato il percorso formativo previsto per loro, ovvero la frequenza dei moduli A, B e C per gli RSPP e dei moduli A e B per gli ASPP, non potranno più continuare a svolgere la propria attività fin quando non completeranno il percorso formativo predetto. In caso contrario questi andrebbero ad esporre i datori di lavoro che li hanno nominati al rischio di sanzioni penali. Infatti nel caso in cui i datori di lavoro nominino e facciano svolgere l'attività di RSPP a persone prive dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 195/03 e privi della formazione acquisita secondo gli indirizzi forniti dalla Conferenza Stato Regioni, essi (i datori di lavoro) saranno punibili per la violazione, per quanto riguarda l’attività di RSPP, dell'art. 4 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 626/1994 con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549,00 a € 4.131,00 e per la violazione, per quanto attiene invece alla nomina di ASPP, dell'art. 4comma 4 lettera b) del D. Lgs. n. 626/1994 con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 516,00 sino ad € 2.582,00 oltre al fatto che gli stessi datori di lavoro saranno tenuti a sostituire nel frattempo tali figure professionali con altre che siano in possesso dei requisiti medesimi. Non solo ma anche i componenti del servizio di prevenzione e protezione che non hanno completato il loro percorso formativo saranno perseguibili in quanto svolgerebbero una attività professionale per la quale non possiedono i necessari requisiti richiesti dalla legge.
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