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data pubblicazione 05-02-2008
 
Novità sul M.U.D. 2008 nel correttivo al Testo Unico Ambientale
 
 
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Per ulteriori informazioni su questo argomento contattare Silvia Quartaroli all'indirizzo: silvia.quartaroli@lachiver.com
 
 

Il prossimo 13 febbraio entrerà in vigore il secondo decreto correttivo del Testo Unico Ambientale che modifica larghe parti del D.Lgs. n. 152/06. Tra le novità introdotte va menzionato quella per cui s’ è introdotto l’obbligo di presentazione del MUD per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e infine dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. Questi produttori, tuttavia, sono esclusi dall’obbligo, solo relativamente alla produzione di rifiuti non pericolosi ed ove non superino i 10 dipendenti. La norma specifica che le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi non sono soggette all’obbligo di presentazione del MUD. Sono poi tenuti all’obbligo i trasportatori dei propri rifiuti pericolosi indipendentemente dalla quantità trasportata. I riferimenti della norma, per quanto concerne il MUD, ci vengono dati ora dall’art. 2, comma 24 che dispone quanto segue: All’articolo 189, il comma 3, e` sostituito dal seguente: «Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), nonché i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, nonche´ le imprese che non hanno piu` di cinque dipendenti. »; e dopo il comma 3 e` aggiunto il seguente: «3 bis. I piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo 2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti sono esonerati dalla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 190».Pertanto l’esonero dal relativo obbligo di comunicazione per le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonchè le imprese che non hanno piu` di cinque dipendenti, lascia il aperto il quesito se in quest’ipotesi tali imprese possano produrre anche rifiuti pericolosi. Lo stesso dubbio attiene poi all’esclusione dall’obbligo di compilazione dei registri di carico e scarico per i piccoli imprenditori artigiani «che non hanno piu` di tre dipendenti». Quanto agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, il D.Lgs 152/06 estende questo adempimento a tutte le imprese, anche a quelle che non dovranno più compilare la Dichiarazione Ambientale (MUD) e rimangono per ora in vigore i modelli esistenti e l’obbligo di vidimazione.