|
|
E’ stata pubblicata la Determinazione 05/03/08 dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici in sede di Gazzetta Ufficiale n.64 del 15/03/08 che fornisce interessanti chiarimenti a fronte del fatto che con legge 123/07 e' stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un «documento unico di valutazione dei rischi da interferenze» (di seguito DUVRI) ed e' stato modificato l'art. 86 del codice degli appalti relativo a «criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse» soprattutto con riguardo all'esclusione di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza. Gli aspetti che sono stati chiariti hanno riguardato tre punti: a) l’esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI, b) al valutazione dei costi della sicurezza , c) il fatto che detti costi non sono da assoggettare a ribasso. Ebbene quanto al primo punto si dice che per quanto agli appalti di seguito riportati e' possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza: la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri; i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante. Quanto al secondo aspetto, si indica nella nota che sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 222/2003 previste nel DUVRI, quali ad es. gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se nonpresenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente); i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.); le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti o infine le attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Infine quanto al terzo aspetto, si legge come per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di eventuale verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non saranno quindi oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.
|