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data pubblicazione 20-05-2008
 
Novità per gli addetti ai videoterminali nel D. LGS 81/08
 
 
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Per ulteriori informazioni su questo argomento contattare Andrea Negroni all'indirizzo: andrea.negroni@lachiver.com
 
 

Il Titolo VII “Attrezzature munite di videoterminali” del d.lgs. 81/08 apporta delle interessanti novità a tutela dei lavoratori addetti all’uso di videoterminali in modo sistematico o abituale, ove raggiungano la soglia delle venti ore settimanali. Nel conteggio di tale “monte-ore” andranno detratte le pause e le interruzioni stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale o che comunque dovranno avere una cadenza di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Per il calcolo dei tempi di interruzione non saranno computabili nemmeno le pause all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro né i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare la postazione. La pausa, infatti, è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro. Quanto alla specifica sorveglianza sanitaria si prevede che detta debba avere particolare riferimento sia ai rischi per la vista e per gli occhi sia ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico, e, salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa, stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo dovrà essere biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni o per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. Tra gli obblighi del datore di lavoro sul punto, questi, all'atto della valutazione del rischio deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Il datore di lavoro deve, poi, adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui sopra organizzando e predisponendo i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi previsti nell’allegato XXXIV al d.lgs.81/08, inoltre deve curare una specifica informazione e formazione, e, infine, fornire a sue spese, ai lavoratori, i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito dei controlli del medico competente ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. Sanzioni. Quanto alle sanzioni previste nel Titolo in esame il d.lgs.81/08 ne prevede varie a seconda dell’articolo violato, esse comunque variano dall'arresto da due a sei mesi o dall’ammenda da euro 1.000 fino ad euro 10.000 a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, mentre a carico dei preposti, nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti, variano dall’arresto fino a due mesi o dall’ammenda sino ad euro 1.200. Sono esclusi dall’applicazione delle norme commentate i lavoratori che pur operando con videoterminali sono addetti ai posti di guida di veicoli o macchine, ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto, ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico, alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura o infine alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.