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| data pubblicazione 31-07-2008 | ||
IPPC dichiarazione annuale delle emissioni – il nuovo Registro PRTR |
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Il PRTR nazionale sostituisce il Registro INES e le informazioni in esso contenute alimentano il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti (E-PRTR, istituito dal Regolamento CE n. 166/2006, in attuazione della Convenzione di Aarhus). Il PRTR nazionale rappresenta uno sviluppo del registro INES: l’ampliamento dell’elenco delle attività e delle sostanze monitorate e l’introduzione dei trasferimenti fuori sito di rifiuti e di inquinanti nelle acque reflue sono alcune delle principali novità del Registro PRTR. La trasmissione dei dati si intende, pertanto, sostitutiva della Dichiarazione INES 2008 per tutti i soggetti tenuti a questo obbligo. Pur essendo ancora in attesa di provvedimenti legislativi che dovranno disciplinare le modalità operative del nuovo Registro PRTR nazionale e fissare l’impianto sanzionatorio del sistema, va sottolineato come inmerito al suo campo di applicazione il criterio alla base della dichiarazione PRTR è un sistema di valori soglia associato a un elenco di attività e a un numero di sostanze (Allegato I e Allegato II del Regolamento n. 166/06/CE). I gestori dei complessi industriali in cui si svolge una o più delle attività elencate nell’Allegato I, al di sopra delle soglie di capacità indicate per ciascuna sono, pertanto, tenuti alla Dichiarazione in parola. Si tratta in massima parte delle attività IPPC, già soggette all’INES, incrementate, previa verifica dei limiti di capacità, delle seguenti ulteriori tipologie: - frantoi rotatori per il carbone - fabbricazione di prodotti a base di carbone e combustibili solidi non fumogeni - attività estrattive in sotterraneo - attività estrattive a cielo aperto e da una cava - depurazione reflui urbani - depurazione reflui in impianti consortili - fabbricazione di prodotti primari del legno (truciolati, pannelli di fibre e compensati) - conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante sostanze chimiche - agricoltura intensiva (pesci e molluschi) - cantieri navali Devono essere comunicati, su base annuale (precisando se sono misure, calcoli o stime) i quantitativi relativi a: a) emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo delle sostanze inquinanti di cui all’Allegato II al Regolamento n. 166/06/CE per quantitativi superiori al relativo valore di soglia. L’emissione di un inquinante deve essere dichiarata solo quando il valore dell’emissione totale annuale del complesso PRTR è superiore al corrispondente valore soglia. Si segnala che le sostanze inquinanti previste nell’Allegato II sono più numerose di quelle considerate dall’INES. b) trasferimento fuori sito, in acque reflue destinate al trattamento, delle sostanze inquinanti indicate nell’Allegato II al Regolamento n. 166/06/CE per quantitativi superiori al relativo valore di soglia. Per trasferimento fuori sito si intende lo “spostamento oltre i confini di un complesso industriale di sostanze inquinanti contenute in acque reflue destinate al trattamento”. c) trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi per oltre 2 tonnellate l’anno o di rifiuti non pericolosi per oltre 2.000 tonnellate l’anno, per qualsiasi operazione di recupero e di smaltimento (salvo i casi di smaltimento mediante “trattamento in ambiente terrestre” (D2) o “iniezione in profondità” (D3)). Per trasferimento fuori sito si intende lo “spostamento oltre i confini di un complesso industriale di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento”; evidenziamo che la dichiarazione di rifiuti allontanati va effettuata solo se sono superate le soglie; in proposito segnaliamo che la soglia di 2 t/a prevista per i rifiuti pericolosi è particolarmente ridotta e potrebbe comportare per molte aziende l’obbligo di dichiarazione. I rifiuti sono dichiarati nella parte VII della modulistica. Il termine per la presentazione della dichiarazione PRTR 2008 è stato prorogato al 31 luglio 2008 I soggetti obbligati dovranno presentare la dichiarazione esclusivamente a mezzo telematico con l’uso di smart card , collegandosi al sito www.dichiarazioneines.it. |