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Con la conversione in legge, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini, c.d. “Milleproroghe”, è statoprorogato al 30 giugno 2009, il termine in cui si possono immettere sul mercato prodotti (pitture e vernici) con un contenuto di COV superiore ai valori limite previsti, se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima del 3 maggio 2006. E’ stato infattiinserito all'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo il comma 1 ilseguente comma :«1-bis.I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini deidistributorialladatadientratainvigore della presente disposizione possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009».
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