|
| data pubblicazione 02-11-2008 | ||
| Responsabilità dell'amministratore per mancata predisposiz. di modello organizzativo |
|
Una pronuncia del Tribunale di Milano - Sez VIII (Sent. N.1774/08), recentemente pubblicata, ha preso in considerazione l’ipotesi per cui vi fosse, o meno, una responsabilità dell’ Amministratore allorquando la società da lui amministrata, coinvolta in un processo per uno dei reati previsti dal d.lgs 123/01, sia stata sottoposta ad indagine per mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo e gestorio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed abbia subito una sanzione. Ebbene il Giudice ha ritenuto che sia fondato rispondere affermativamente ove sussistano i seguenti presupposti: - in primo luogo, che la responsabilità dell’Amministratore, per gli illeciti contestatigli penalmente, integri anche gli estremi di una "mala gestio" rilevante ai fini civilistici - inoltre, che in concorso con l'azione dannosa dell’Amministratore si sia posta, come concausa dei lamentati danni, anche il “comportamento della società “, la quale, per lungo tempo ed attraverso l'azione collusoria di tutti gli altri suoi organi, sia decisionali (di diritto o di fatto), che di controllo, ha beneficiato dei correlativi risultati senza mai azionare la responsabilità degli altri soggetti collusi. Detto ciò, in generale, il Tribunale ha rilevato quindi, che, per quanto attiene all'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo, da un lato, il danno appare incontestabile in ragione dell'esborso per la sanzione ex d.lgs 231/01 e, dall'altro, risulta altrettanto incontestabile il concorso di responsabilità dell’Amministratore che, aveva il dovere di attivare o implementare tale “organo di controllo”, ed è rimasto inerte al riguardo. Per tale ragione, s’è quindi condannato l’Amministratore a rifondere alle casse sociali l’importo della sanzione ex d.lgs 123/01. |