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data pubblicazione 12-11-2008
 
Documento Programmatico Sicurezza e piccole e medie imprese
 
 
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Per ulteriori informazioni su questo argomento contattare Andrea Negroni all'indirizzo: andrea.negroni@lachiver.com
 
 

L'articolo 34 del Codice in materia dei dati personali (d.lgs 196/2003) sanciva che chiunque, senzaeccezioni, trattasse datisensibili o giudiziarimediante strumenti informatici era soggetto all'obbligo di redigere ed aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Grazie all'art. 29 del D.L. n. 112/08, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/08 s’è integrato l'art. 34 predetto, prevedendo alcune semplificazioni che riguardano sia il D.P.S. sia, in generale, l'applicazione delle misure minime di sicurezza

S’è previsto, infatti, che per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale la redazione del DPS è sostituita dall'obbligo di autocertificazione del titolare del trattamento di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure disicurezza prescritte.

Tale esonero/semplificazioneè quindisubordinataallaverifica delrispettodei limiti predetti e per non redigere il D.P.S., sarà sufficiente che il titolare del trattamento dei dati renda un’autocertificazione (DPR n.445/00), in cui dichiari di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.

Si tratta quindi, prevalentemente, degli unici dati sensibili trattati da molte piccole o medie aziende, che, prima delle modifiche, costringevano alla redazione del D.P.S.

Un’altra novità si è avuta anche in riferimento all'adozione delle misureminime di sicurezza perparticolari tipologie di trattamento specificate nell'allegato B del Codice.

Infatti, in relazione ai trattamenti di cui sopra nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, la novella ha stabilito che il Garante dovrà individuare con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, delle modalità semplificate di applicazionedel predetto disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di sicurezza.