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| data pubblicazione 14-01-2009 | ||
| Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente |
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Il 31 dicembre 2008 è entrato in vigore il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208. Con il Decreto in oggetto, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione pena la sua decadenza, sono state approvate delle misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. Sull’ Autorità di bacino di rilievo nazionale Sono state prorogate le Autorità di bacino di cui alla legge 183/89, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, e sino alla data di entrata in vigore del DPCM che definirà i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie alle “nuove” Autorità di Bacino come disciplinate dall’art. 63 del D.lgs. 152/06 e ss.mm. Si sono, inoltre, fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino di rilievo nazionale dal 30/04/06 sino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui sopra. Sul Danno ambientale In materia di danno ambientale si è approvata una specifica procedura per interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale di cui agli articoli 18 della l. 349/86 e 300 del d.lgs 152706 e ss.mm., e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento. Sul personale ISPRA Si sono indicate le modalità di assunzione del personale presso l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Sulla continuità operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Si è previsto di rendere disponibili, sin dall'inizio di ogni esercizio finanziario, le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, per mezzo di decreti che prevedano le occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unità previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalità nell'anno precedente. Sulla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani In tema di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani si è previsto che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009. Sui rifiuti ammessi in discarica Si è prorogato al 31/12/09, il termine per lo smaltimento dei rifiuti in discarica (tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto). Tale proroga consente: a) alle discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D. M. 13 gennaio 2003 n. 36, che possano continuare a ricevere i rifiuti per cui sono autorizzate; b) lo smaltimento: 1. nelle discariche per rifiuti inerti dei rifiuti precedentemente avviati nelle discariche di seconda cat. tipo A; 2. nelle discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti precedentemente avviati nelle discariche di seconda cat. tipo B; 3. nelle discariche per rifiuti pericolosi dei rifiuti precedentemente avviati nelle discariche di seconda cat. tipo C o di terza categoria. E’ stata disposta, in materia di smaltimento dei rifiuti in discarica, la proroga al 31/12/09 del conferimento i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) maggiore di 13. 000 kJ/kg. Sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche Sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche è stata prevista una ulteriore proroga di un anno (sino al 31/12/09) della disciplina transitoria, secondo cui il finanziamento delle operazioni di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici sia storici (immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005) sia successivi, viene assolto dai produttori anche in assenza della definizione di un sistema europeo di identificazione dei produttori stessi ancora non attuato. E’ stata anche modificata la definizione di “produttore” di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenuta nell’art. 3 comma 1 lettera m punto 4 del D.Lgs. 151/05. La nuova definizione completa risulta la seguente: “produttore: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, compresi i mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e successive modificazioni: 1) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; 2) rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non é considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; 3) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; 4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualità di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3)». |