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data pubblicazione 12-04-2010 |
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| Responsabilità 231/01 - Assolta Società con modello organizzativo |
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Il Tribunale di Milano con la Sentenza 17 novembre 2009 ha assolto l'amministratore di una Società dalla responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. n. 231/01, per aver adottato preventivamente e con tempestività un idoneo modello organizzativo. Si trattava di una S.p.a. che aveva adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire, tra gli altri, il reato di aggiotaggio informativo, reato consistente nella diffusione di notizie false e idonee a provocare una sensibile alterazione del valore delle azioni, e contenuto nell’art. 25-ter lett. r )“Reati societari”, del decreto 231. Questa Sentenza di assoluzione, la prima dalla vigenza del decreto 231/01, sottolinea come la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche non sia una forma di “responsabilità oggettiva” ma trovi il proprio presupposto in un difetto di organizzazione, consistente nell’omesso controllo sull’operato dei dirigenti o dei soggetti posti in posizione subordinata a quelli in posizione apicale, nonché nella mancata adozione di validi e idonei protocolli di condotta aziendale. La Sentenza evidenzia come ciò che collega la responsabilità penale di un soggetto fisico appartenente ad un Ente alla responsabilità amministrativa a carico dell’Ente stesso sia un presupposto di colpa organizzativa, per cui si ove non si riescano a dimostrare, anche in virtù dell’esistenza di un efficace modello organizzativo preventivo, carenze organizzative sulle quali possa fondarsi un giudizio di colpevolezza della società, ci si trovinell’impossibilità di applicare la sanzione alla persona giuridica. Ciò d’altronde è previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01, correttamente applicato nella Sentenza, che recita come, se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’ente non risponde se prova che: a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo di vigilanza con autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza. Si ricordache tra i c.d. “reati presupposto” contemplati dal D.Lgs. 231/01 sono ricompresi anche i reati di: - omicidio colposo aggravato dall’inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.); - lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 590 in comb. disp. art. 583 c.p.). Presupposto minimo perché si abbia applicazione del D.Lgs. 231/01 in materia di salute e sicurezza è, dunque, che ricorra l’ipotesi di lesioni colpose gravi o gravissime, per le quali occorre fare riferimento all’art. 583 del cod. penale. Va poi osservato che tali reati presuppongono una colpa specifica in quanto la legge richiede che a fronte dell’art. 25-septies come aggiornato all’art. 300 del D.Lgs. 81/08, essi siano stati commessi con “violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, quindi, ad esempio, di quelle contenute nel D.Lgs. 81/08 e ss.mm. o in fonti esterne a tale decreto. Non va dimenticato che l’applicazione delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa consegue ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme prevenzionistiche derivanti non solo da infortunio ma anche da malattia professionale. Si ricorda, in ultimo, che l’articolo 30 del D.Lgs. 81/08 ha previsto una specifica disciplina avente ad oggetto i modelli di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, integrativa di quella contenuta negli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, e che ai sensi dell’art. 16 del medesimo decreto 81, delega di funzioni, “l’obbligo” di vigilanza posto in capo al delegante sul corretto espletamento delle attività delegate “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 ". |