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| data pubblicazione 29-04-2010 | ||
| M.U.D. per l'anno 2009 |
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Con il D.P.C.M. 27 aprile 2010 pubblicato in G.U. N. 98 del 28 Aprile u.s. Suppl.Ord. n.80, in vigore dal 13 maggio 2010, sono state approvate delle modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativamente all’anno 2009. In particolare s’è statuito che : -il modello di dichiarazione allegato al DPCM 2 dicembre 2008 e' sostituito dalmodello e dalle istruzioni allegati al decreto in commento. - Il modello sopracitato saràutilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il termine stabilito dallalegge, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati. - Sono, in ogni caso, valide le dichiarazioni che risultino presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al DPCM 2 dicembre 2008. Il nuovo MUD risulta articolato in quattro capitoli: a) capitolo 1 – rifiuti; b) capitolo 2 – veicoli fuori uso; c) capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; d) capitolo 4 - emissioni. Il capitolo 1 riguarda gli obblighi e i soggetti di cui agli articoli 189 e 220 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 nonché i gestori di impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’art. 9, c. 4 del d.lgs 25 luglio 2005, n. 151. Il capitolo 2 riguarda gli obblighi ed i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all’art.11, c.3, del d.lgs 24 giugno 2003, n. 209. Il capitolo 3 riguarda gli obblighi e i soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.registroaee.it e seguire le istruzioni ivi esposte. Il capitolo 4 riguarda gli obblighi e i soggetti di cui al regolamento (CE) n.166/2006. Per la trasmissione dei dati i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.eprtr.it e seguire le istruzioni ivi esposte. I soggetti obbligati Gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, sono soddisfatti attraverso la presentazione di un modello unico di dichiarazione, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio. La Camera di Commercio competente per territorio è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Deve essere presentata una comunicazione rifiuti per ogni unità locale che sia obbligata alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione. La comunicazione rifiuti riguarda gli obblighi e i soggetti previsti: • dagli articoli 189 e 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; • all’articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. Tali soggetti se non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è prevista la comunicazione rifiuti non devono presentare una comunicazione rifiuti in bianco. I rifiuti speciali non pericolosi di origine industriale o artigianale assimilati ai rifiuti urbani sono dichiarati dal comune, dal consorzio di comuni, dalla comunità montana, dall'azienda speciale con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, che gestisce il servizio, unitamente ai rifiuti urbani. Per lavorazione industriale o artigianale si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all'interno di un'unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purché tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell'attività commerciale o di servizio. Le dichiarazioni relative alle quantità, alle tipologie ed all'identità dei soggetti che conferiscono i rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi al servizio pubblico sono effettuate dal gestore di quest'ultimo. In merito all'esenzione dalla presentazione della comunicazione rifiuti relativa alle imprese aventi fino a 10 dipendenti e produttrici di rifiuti non pericolosi, si precisa che il numero di dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce la dichiarazione; aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. Modalità di Compilazione La comunicazione rifiuti si può compilare: • su supporto cartaceo; • su supporto informatico. Coloro che eseguono attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio ed intermediazione, devono presentare la comunicazione rifiuti esclusivamente su supporto informatico . |