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Con la Sen. n. 1834/10 la Corte di Cassazione ha affermato come il R.S.P.P., ancorché privo di poteri decisionali e di spesa e pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del datore di lavoro, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni volta che questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare dovendosi presumere che, nel sistema elaborato dal legislatore, alla segnalazione dovrebbe seguire l’adozione da parte del datore di lavoro medesimo delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.
La Corte invero ha rilevato come la figura del RSPP se era vero che inizialmente non aveva assunto, in base al D. Lgs. 626/94una posizione di garanzia, in quanto la responsabilità faceva prevalentemente capo al datore di lavoro, tanto è vero che il medesimo decreto non prevede nessuna sanzione penale a carico di tale figura, mentre in base all’art. 89 del D. Lgs. n. 626/1994 era il datore di lavoro che veniva punito per non avere valutato correttamente i rischi, sia da ritenersi mutata dall’entrata in vigore del D. Lgs n. 195/03, il quale all’art 8 bis aveva previsto in capo alla figura del RSPP la necessità di una qualifica specifica ed il possesso di capacità e di specifici requisiti professionali.
Dopo tale decreto, infatti, secondo la Cassazione, la mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio nelle lavorazioni, la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché la mancata informazione e formazione dei lavoratori costituiscono una omissione definita “sensibile” tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa ignorata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione stesso. |