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| data pubblicazione 02-09-2010 | ||
| Responsabilità datore lavoro e negligenza lavoratore. |
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In una recente Sentenza la Cassazione (Sez. IV Penale, n. 21511/10) ha confermato il suo orientamento circa il fatto che gli obblighi di prevenzione si estendono anche agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del Datore di Lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo (es. dirigente , preposto), solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Pertanto le disposizioni in materia devono essere a prova di "negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato" e devono aver valutato tutti i comportamenti prevedibili dei lavoratori. Nella fattispecie un operaio, all'interno di un capannone ove si stavano eseguendo lavori di installazione di un impianto di climatizzazione, stava spostando un trabattello che urtava una linea elettrica di 20.000 Volt, posta nelle immediate vicinanze, moriva rimanendo folgorato. In quel caso fu proprio il caposquadra che dava direttive sul posto di lavoro, a decidere di trasportare il trabattello all'interno del capannone senza prima smontarlo, non ascoltando il consiglio del compagno che era di senso opposto in quanto si era soliti prima smontare il trabattello e poi riporlo nel capannone. Se il trabattello fosse stato smontato all'esterno del capannone l'incidente non si sarebbe verificato. Dunque, il caposquadra, nella sua qualità di responsabile sul posto (preposto), decise di operare in modo inusuale in ordine alla sistemazione del trabattello a fine lavoro, ponendo in essere la prima condizione per la causazione del tragico evento. Ebbene quanto al comportamento della vittima la Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, stante la vicinanza fra la sede dell'impresa appaltatrice ed il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, l'iniziativa del lavoratore di riportare il trabattello presso la sede della propria ditta, senza provvedere al suo smontaggio, costituiva comportamento del tutto prevedibile da parte degli imputati, che erano ben consapevoli dell'utilizzazione di detto ponteggio mobile all'esterno del capannone e della presenza della fonte di pericolo. Era del tutto prevedibile infatti il rischio che, nel trasportare il trabattello, il lavoratore potesse per errore incrociare la linea elettrica e restare folgorato, e l'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono proprio allo scopo di evitare che l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio. D'altronde se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di protezione. |