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data pubblicazione 29-08-2011 |
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| 231 e esponsabilità Società Capogruppo |
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Segnaliamo in tema di gruppi d'imprese e responsabilità ex d.lgs. n. 231/01 la prima pronuncia della Cassazione (Cass. pen., sez. V, 17.11.2010 n. 24583). I Giudici hanno affermato che la società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell’ambito dell’attività di altra società del gruppo, purchè nella sua consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della holding perseguendo anche l’interesse di quest’ultima. Si segnala anche come, la più recente giurisprudenza di merito, preveda l’applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 pure alle società straniere operanti direttamente in Italia tramite: - offerta diretta di servizi; - sede secondaria; - associazione temporanea di imprese. Ciò comporterà la necessità di valutare la compatibilità del modello di governance adottato dalla società straniera con la legislazione italiana: se non è compatibile, la società straniera risponderà nei casi e alle condizioni previsti dalla normativa in esame. Inoltre, anche nel caso in cui una società straniera operi in Italia attraverso una società controllata italiana, la capogruppo straniera potrà essere chiamata a rispondere, alla luce dell'estensione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti nell'ambito del gruppo. Le società capogruppo straniere dovranno quindi valutare se adeguarsi preventivamente alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 - si pensi per esempio alla necessità di istituire un organo di vigilanza presso la capogruppo estera e di coordinarlo con quello della società italiana. |